Art. 99 — Pene per i militari della Regia guardia di finanza
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I militari della Regia guardia di finanza che commettano contrabbandi o colludano con altri per frodare il diritto di monopolio sul consumo dei sali e dei tabacchi, sono puniti con le pene stabilite nella prima parte dell'art. 188 e, secondo il valore del danno, nell'art. 207 del codice penale per l'esercito, ferme restando le pene pecuniarie e la confisca stabilite dalla presente legge.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
