Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1991 al 2 aprile 1992. Leggi il testo vigente →

Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 2 aprile 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 123/1992

    Ha colpito questo articolo
    25 marzo 1992

    Le sanzioni amministrative, previste dalla legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, a carico di chi abbandoni animali custoditi nella propria abitazione, ovvero ometta di iscrivere all'anagrafe canina o di sottoporre al tatuaggio il proprio cane, configurano illeciti amministrativi riconducibili alla materia della sanità, in ordine alla quale le regioni (e le province autonome) hanno potestà concorrente. Pertanto è a queste ultime che spetta, in linea di principio, disciplinare ed irrogare - sia pur nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore nazionale - le sanzioni anzidette, dovendo tuttavia riconoscersi alle relative disposizioni statali un'efficacia (meramente) suppletiva, nel senso che esse operano se e fino a quando le regioni non adottino proprie discipline al riguardo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalità dell'art. 5, commi primo, secondo e terzo, L. n. 281 cit., in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché agli artt. 8, n. 16 e 21, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - Sull'efficacia suppletiva della norma statale rispetto a quella regionale, S. nn. 214/1985 e 433/1987.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-08-14;281~art5 · fonte su Normattiva