Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 32 — Definizione delle controversie

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Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio e' demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorita' di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalita' di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e correttezza. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalita' previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1998 al 18 agosto 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 134/2000

    Questione inammissibile
    10 maggio 2000

    Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, introdotto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216, censurato - in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost. - per aver previsto il deferimento obbligatorio delle controversie in materia di appalto di lavori pubblici ad un collegio arbitrale. Invero, essendo venuto meno - a seguito della legge 18 novembre 1998, n. 415, il cui art. 10 ha reso l'arbitrato in questione non più obbligatorio - il presupposto logico dell'ordinanza di rimessione, fondato sull'incompetenza dello stesso giudice rimettente, il giudice 'a quò, ai fini della determinazione della propria competenza, non è tenuto a fare applicazione della norma della cui legittimità egli dubita. - v. sentenza n. 179 del 1999 (richiamata) sul difetto di giurisdizione del giudice rimettente rilevabile 'ictu oculì.

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 5 c.p.c. · Art. 32 Legge quadro in materia di lavori pubblici

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art32 · fonte su Normattiva