Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 32 — Definizione delle controversie

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Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonche' l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto regolamento. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per ((mille)) del valore della relativa controversia. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalita' di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e correttezza. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalita' previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2006 al 1 luglio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 134/2000

    Questione inammissibile
    10 maggio 2000

    Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, introdotto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216, censurato - in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost. - per aver previsto il deferimento obbligatorio delle controversie in materia di appalto di lavori pubblici ad un collegio arbitrale. Invero, essendo venuto meno - a seguito della legge 18 novembre 1998, n. 415, il cui art. 10 ha reso l'arbitrato in questione non più obbligatorio - il presupposto logico dell'ordinanza di rimessione, fondato sull'incompetenza dello stesso giudice rimettente, il giudice 'a quò, ai fini della determinazione della propria competenza, non è tenuto a fare applicazione della norma della cui legittimità egli dubita. - v. sentenza n. 179 del 1999 (richiamata) sul difetto di giurisdizione del giudice rimettente rilevabile 'ictu oculì.

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 5 c.p.c. · Art. 32 Legge quadro in materia di lavori pubblici

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art32 · fonte su Normattiva