Art. 32 — Definizione delle controversie
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Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 dell'articolo 31-bis e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie e' attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile. Qualora sia l'importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio. 3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero e alle complessita' delle questioni
Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 19 dicembre 1998
