Art. 3 — Disciplina in base ad accordi
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Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
- 1)il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
- 2)i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;
- 3)l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
- 4)i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
- 5)l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
- 6)il lavoro straordinario;
- 7)i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
- 8)le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
- 9)i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge. ((Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza)).
Testo in vigore dal 6 settembre 1991 al 21 febbraio 1993
