Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 3 — Disciplina in base ad accordi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1991 al 21 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →

Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

  • 1)il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
  • 2)i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;
  • 3)l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
  • 4)i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
  • 5)l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
  • 6)il lavoro straordinario;
  • 7)i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
  • 8)le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
  • 9)i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge. ((Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza)).

Testo in vigore dal 6 settembre 1991 al 21 febbraio 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1984

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1984

    Inammissibilità per difetto di motivazione - non solo in ordine alla supposta identificazione della "disciplina in base ad accordi" ex art. 3 della legge n. 93, del 1983 con la contrattazione collettiva, direttamente operante, di cui all'art. 39 della Costituzione, ma anche in merito alla attinenza del parametro invocato alla lamentata lesione dell'autonomia regionale - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 10 della l. 29 marzo 1983, n. 93, denunziati, per violazione dell'art. 39, quarto comma, Cost., in quanto prevedono una disciplina in base ad accordi sindacali e come componenti della delegazione sindacale, i rappresentanti delle categorie maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art3 · fonte su Normattiva