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[1]Oggetto del monopolio.

[2]La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la. raccolta, l'introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 10 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art1 · fonte del testo