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[1]Oggetto del monopolio.
[2]La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la. raccolta, l'introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 marzo 1961, n. 390
11Il D.P.R. 9 marzo 1961, n. 390 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga alle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa l'introduzione in Italia di sale proveniente dagli Stati Membri della Comunita' Economica Europea nel limite di un contingente annuale pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i cinque chilogrammi".
Testo in vigore dal 10 giugno 1961 al 26 febbraio 1970
