Art. 100 — Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi
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[1]E' punito con l'ammenda da L. 200 a L 4000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:
[2]1° per l'introduzione o il deposito dei tabacchi nei punti franchi;
[3]2° per le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;
[4]3° per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;
[5]4° per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'articolo 57.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945
