Art. 100 — Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi
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E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 10.000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite:
- 1)per l'introduzione e il deposito dei tabacchi nei punti franchi;
- 2)per le operazioni di cernita o condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;
- 3)per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;
- 4)per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 gennaio 1951, n. 27
7La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726".
Testo in vigore dal 17 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971
