Art. 100 — Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi
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(( E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 10.000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite:
- 1)per l'introduzione e il deposito dei tabacchi nei punti franchi;
- 2)per le operazioni di cernita o condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;
- 3)per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;
- 4)per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57)).
Testo in vigore dal 6 giugno 1946 al 17 febbraio 1951
