Art. 23 — Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati
Articolo abrogato dal d.l. 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni dalla l. 16 febbraio 1973, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Articolo abrogato dal d.l. 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni dalla l. 16 febbraio 1973, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1952 al 1 gennaio 1973. 137 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, e' concessa la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale, nella misura e per la quantita' stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
tolto: Con decreto Presidenziale, da emanarsi ai sensi della disposizione precedente, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la stessa agevolazione puo' essere accordata ad altri prodotti esportati assimilabili a quelli innanzi indicati.
tolto: Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle provviste di bordo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art23 · fonte del testo