Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 2 — Definizione del sale agli effetti fiscali

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[1]Agli effetti di questa legge e' considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

[2]Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio del Regno, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti che contengono cloruro di sodio in quantita' superiore al 25 per cento.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 12 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art2 · fonte del testo