Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 31 — Deposito dei sali in talune zone di vigilanza doganale della Sicilia

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[1]Nelle zone di vigilanza doganale stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e' vietato tenere depositi di sale.

[2]Sono esclusi dal divieto:

[3]1° i depositi delle saline in regolare coltivazione;

[4]2° i centri di popolazione agglomerata non inferiore ai diecimila abitanti.

[5]L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare depositi di sale anche in altre localita' delle dette zone di vigilanza.

[6]Non sono considerate deposito le quantita' di sale tenute dai venditori al minuto per il normale consumo della loro azienda.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art31 · fonte del testo