Art. 31 — Deposito dei sali in talune zone di vigilanza doganale della Sicilia
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[1]Nelle zone di vigilanza doganale stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e' vietato tenere depositi di sale.
[2]Sono esclusi dal divieto:
[3]1° i depositi delle saline in regolare coltivazione;
[4]2° i centri di popolazione agglomerata non inferiore ai diecimila abitanti.
[5]L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare depositi di sale anche in altre localita' delle dette zone di vigilanza.
[6]Non sono considerate deposito le quantita' di sale tenute dai venditori al minuto per il normale consumo della loro azienda.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973
