Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 21 — Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali

[1]((I sali per usi industriali possono essere venduti dall'Amministrazione dei monopoli anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie. La stessa Amministrazione puo' adottare cautele atte a garantire l'effettiva destinazione dei sali agli usi per i quali sono stati venduti.

[2]E' in facolta' dell'Amministrazione dei monopoli, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali)).

Testo vigente dal 7 novembre 1978

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 novembre 1978

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1952 al 7 novembre 1978. 220 parole tolte, 65 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Il sale comune e' venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, alle industrie aventi per oggetto:

tolto: 1) la preparazione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato, idrosolfito), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;

tolto: 2) la riduzione dei minerali, la fusione dei metalli e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;

tolto: 3) la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;

tolto: 4) la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

tolto: 5) la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluosilicato sodico;

tolto: 6) la fabbricazione della gomma sinteticaaggiunto: I sali per usi industriali possono essere venduti dall'Amministrazione dei monopoli anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie. La stessa Amministrazione puo' adottare cautele atte a garantire l'effettiva destinazione dei sali agli usi per i quali sono stati venduti.

tolto: Lo stesso trattamento puo' essere esteso ad altre industrie assimilabili a quelle suindicate per la loro natura o per la loro importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per la economia del Paese, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: L'Amministrazione dei monopoli ha la facolta' di escludere dal beneficio le industrie previste nel presente articolo, le quali in uno stesso stabilimento compiano altre lavorazioni per le quali non e concesso l'acquisto di sale a prezzo industrialeaggiunto: E' in facolta' dell'Amministrazione dei monopoli, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art21 · fonte del testo