Art. 41 — Trasporto del sale dalla Sicilia e dalla Sardegna
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[1]Quando il trasporto marittimo dei sali dalla Sicilia. dalla Sardegna e dalle isole minori ad esse adiacenti. qualunque sia la destinazione, avviene con navi di stazza netta non superiore a 50 tonnellate, deve essere data cauzione, per il sale da trasportare, in misura uguale al prezzo di vendita al pubblico.
[2]Lo scarico della bolletta di cauzione deve essere effettuato in conformita' della legge doganale e, quando si tratta di esportazione, previo certificato dell'Autorita' consolare del porto della destinazione dichiarata, attestante l'avvenuto sbarco.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973
