Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 49 — Coltivazione del tabacco

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[1]L'Amministrazione dei Monopoli ha facolta':

[2]1° di eseguire direttamente, in qualunque parte del Regno, la coltivazione del tabacco;

[3]2° di concedere, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, la coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato o per la esportazione.

[4]La coltivazione e' disciplinata con regolamento, approvato con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art49 · fonte del testo