Art. 49 — Coltivazione del tabacco
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[1]L'Amministrazione dei Monopoli ha facolta':
[2]1° di eseguire direttamente, in qualunque parte del Regno, la coltivazione del tabacco;
[3]2° di concedere, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, la coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato o per la esportazione.
[4]La coltivazione e' disciplinata con regolamento, approvato con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971
