Art. 76 — Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1945 al 6 giugno 1946. Leggi il testo vigente →
((Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole e' punito con la multa da L. 1000 a L. 10.000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi)).
Testo in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 giugno 1946
