Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 76 — Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1945 al 6 giugno 1946. Leggi il testo vigente →

((Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole e' punito con la multa da L. 1000 a L. 10.000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi)).

Testo in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 giugno 1946

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945. 4 parole tolte, 5 parole aggiunte.

Nel caso di contrabbando preveduto tolto: nell'articolo aggiunto: nell'art. 71 il colpevole e' punito con la multa da L. tolto: 500 aggiunto: 1000 a L. tolto: 5000, Senza aggiunto: 10.000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art76 · fonte del testo