Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 76 — Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio

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Nel caso di contrabbando preveduto nell'articolo 71 il colpevole e' punito con la multa da L. 500 a L. 5000, Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art76 · fonte del testo