Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 76 — Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945. Leggi il testo vigente →
Nel caso di contrabbando preveduto nell'articolo 71 il colpevole e' punito con la multa da L. 500 a L. 5000, Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945
