Art. 92 — Mancanza di tabacco in confronto delle quantità indicate nel manifesto
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[1]Mancanza di tabacco in confronto delle quantita' indicale nel manifesto.
[2]Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora, si trovi differenza, in piu' o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, e' punito con l'ammenda da L. 60 a L. 200 per chilogramma se trattasi di tabacco in foglia, e da L. 200 a L. 500 se trattasi di tabacco lavorato.
[3]Agli effetti della determinazione dell'ammenda, il peso dei colli mancanti e' calcolata in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 6 giugno 1946
