Art. 92 — Mancanza di tabacco in confronto delle quantità indicate nel manifesto
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[1]((Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in piu' o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 2000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia, e da L. 2000 a L. 5000 se trattasi di tabacco lavorato.
[2]Agli effetti della determinazione dell'ammenda il peso dei colli mancanti e' calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo)).
Testo in vigore dal 6 giugno 1946 al 17 febbraio 1951
