Art. 30 adozione

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I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneita' all'adozione. Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale potra' avvalersi delle autorita' diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle localita' dove gli adottanti sono vissuti in Italia. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art30 · fonte su Normattiva