Art. 17Classe demografica dei comuni

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In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

  • a)1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
  • b)1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
  • c)1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  • d)0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  • e)0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • f)0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. Il numero degli abitanti di un comune e' stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.

Testo vigente dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art17 · fonte su Normattiva