Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE Clausola di durata inferiore a quella minima di sei anni - Liceità - Condizioni - Transitorietà - Estremi.
Qualora una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'art. 27 della l. n. 392 del 1978 sia stipulata per una durata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale della locazione non abitativa transitoria - e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'art. 79 della legge stessa e alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c. -, a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l'effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario, vale a dire integrino ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità.
Cass. civ. n. 23655/2025Sez. 3Rv. 675852-01
Riguarda ancheart. 1339 Codice civileart. 79 Legge sull’equo canone
Precedenti: 654567-01
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE Locazione ad uso diverso - Recesso per gravi motivi ex art. 27, comma 8, l. n. 392 del 1978 - Mancata consegna dell'ACE - Equivalenza tra ACE e AQE ex art. 11, comma 1-bis, d.lgs. n. 192 del 2005 - Esclusione - Combinato disposto artt. 6, comma 4, 15, comma 9, e 11, comma 1-bis - Interpretazione - Nullità testuale - Limiti.
In tema di locazione ad uso diverso, l'omessa consegna dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) non comporta la nullità del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 4, e 15, comma 9, del d.lgs. n. 192 del 2005, ove sia stato fornito il solo Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), non potendosi ritenere operante una parificazione tra i due documenti ai fini del regime sanzionatorio, poiché, trattandosi di nullità testuale, essa non può essere desunta in via interpretativa dalla norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1-bis, del medesimo decreto, che prevede la sostituzione "a tutti gli effetti" dell'ACE con l'AQE.
Cass. civ. n. 20768/2025Sez. 3Rv. 675437-01
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 1325 Codice civileart. 6 d.lgs. 192/2005art. 15 d.lgs. 192/2005art. 11 d.lgs. 192/2005
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Domanda del locatore di risoluzione del contratto ad uso abitativo - Rigetto - Riconvenzionale di accertamento dell'uso non abitativo - Omessa pronuncia - Accoglimento dell'impugnazione sulla minuspetizione - Giudicato implicito sulla qualificazione del contratto - Esclusione - Conseguenze - Interesse del conduttore ad impugnare la statuizione sulla risoluzione - Insussistenza - Fondamento. · LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere. · LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.
Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.
Cass. civ. n. 18538/2025Sez. 3Rv. 675394-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1456 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 101 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civilee altri 3
Precedenti: 673072-01, 642706-01, 667614-01
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO Restituzione dell'immobile da parte del conduttore - Omissione dovuta al mancato pagamento dell'indennità da parte del locatore - Conseguenze - Obblighi del conduttore - Pagamento del 208 <!-- pag. 209 --> corrispettivo - Necessità - Limiti - Godimento dell'immobile o mera detenzione senza concreta utilizzazione - Irrilevanza.
Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione.
Cass. civ. n. 11827/2025Sez. 3Rv. 674767-01
Riguarda ancheart. 1460 Codice civileart. 1571 Codice civileart. 1173 Codice civileart. 34 Legge sull’equo canoneart. 69 Legge sull’equo canoneart. 71 Legge sull’equo canonee altri 1
Precedenti: 550472-01
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI Atto spedito con lettera raccomandata - Produzione in giudizio di copia e dell'avviso di ricevimento - Presunzione di coincidenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto raggiunta la prova del regolare recesso anticipato del conduttore, la cui validità era stata contestata dal locatore, deducendo che nel plico ricevuto non era contenuta la comunicazione di disdetta).
Cass. civ. n. 964/2025Sez. 3Rv. 673653-01
Riguarda ancheart. 1335 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 656342-01, 650504-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).