Art. 45 — Ricorso al giudice
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Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'articolo precedente, le parti possono chiedere al giudice la determinazione del canone. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1984, N. 399)). Le controversie relative alle opere di conservazione dell'immobile di cui all'articolo 23, alle indennita' di cui all'articolo 34 e alla indennita' per i miglioramenti di cui agli articoli 1592 del codice civile e 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, sono di competenza del pretore qualunque ne sia il valore. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio. ((In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle controversie previste dal terzo comma)). Fino al termine del giudizio il conduttore e' obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato.
Testo vigente dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 1992 · versione 7 su Normattiva