Art. 46 — Rinvio alle norme relative al procedimento sulle controversie individuali di lavoro
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Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto cio' che non e' regolato dalla presente legge, e' disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e dall'articolo 431 dello stesso codice, in quanto applicabile. Si applica altresi' l'articolo 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 29 luglio 1978 al 1 gennaio 1992
