Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA NELL'ESECUZIONE DEGLI SFRATTI - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - POTERE DEL PREFETTO DI STABILIRE TEMPI E MODALITA' DELLA CONCESSIONE DELLA FORZA PUBBLICA PER LA SINGOLA ESECUZIONE FORZATA, IN CORRELAZIONE CON LE SITUAZIONI DI VOLTA IN VOLTA EMERGENTI - TRASFERIMENTO DELLA QUESTIONE DALLA DISPOSIZIONE DENUNCIATA, CONTENUTA IN UN DECRETO-LEGGE DECADUTO, ALLA IDENTICA DISPOSIZIONE, CONTENUTA IN UN SUCCESSIVO DECRETO-LEGGE CONVERTITO - LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE, CHE COMPRENDE LA FASE DELL'ESECUZIONE FORZATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, primo comma, Cost., l'art. 1-bis del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitativa), aggiunto dalla legge di conversione 25 luglio 1997, n. 240 - cosi' trasferita la questione di costituzionalita', prospettata dal giudice rimettente in riferimento alla disposizione, di contenuto normativo identico, espressa dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, successivamente decaduto per mancata approvazione del disegno di legge di conversione -, nella parte in cui prevede, interpretando autenticamente le norme (artt. 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito nella legge 21 febbraio 1989, n. 61) sui poteri del prefetto in sede di disciplina dell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani adibiti ad uso abitazione, che quest'ultimo possa determinare il differimento della singola esecuzione forzata. Difatti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende la fase dell'esecuzione forzata, la quale, essendo diretta a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, non puo' essere elusa ne' condizionata da valutazioni amministrative di opportunita', e quindi da un intervento del prefetto che, superando i confini della strumentalita' ed ausiliarieta' rispetto al provvedimento giurisdizionale da attuare, incida sulla singola esecuzione. red.: S: Evangelista
Riguarda ancheart. 5 d.l. 551/1988art. 1-bis d.l. 172/1997art. 2 d.l. 443/1996art. 3 d.l. 551/1988
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - LEGGE DELL'EQUO CANONE - ABOLIZIONE DELLA GRADUAZIONE E DELLA PROROGA DEGLI SFRATTI - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI, GIUDICE NATURALE, TUTELA DEL RISPARMIO E ACCESSO ALLA PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE, IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA DELL'ORGANO GIURISDIZIONALE - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA' ANCHE AI CONDUTTORI NEI CUI CONFRONTI SIA EMESSO, ENTRO DICIOTTO MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE, UN PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI RILASCIO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata - in riferimento agli artt. 24, comma primo, 25, comma primo, 47 e 101, comma secondo - in quanto, abolendo gli istituti della graduazione e della proroga degli sfratti, priverebbe di tutela giurisdizionale situazioni che richiedono accertamenti da parte di un organo imparziale e indipendente, quale il giudice dell'esecuzione, sostituendo di fatto l'ufficiale giudiziario e l'autorita' di pubblica sicurezza all'organo giurisdizionale. Successivamente all'ordinanza di rimessione e' entrato infatti in vigore l'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale ha stabilito che il conduttore, assoggettato a provvedimento di rilascio con termine non ancora scaduto, puo' chiedere al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, cod. proc. civ. (ossia al giudice dell'esecuzione) una nuova fissazione del giorno dell'esecuzione, da stabilire per una data non anteriore a sessanta giorni ne' posteriore a centottanta giorni dalla scadenza del detto termine (secondo comma), e lo stesso art. 10 ha aggiunto che vanno applicate le dette disposizioni anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del d.l., un provvedimento esecutivo di rilascio (terzo comma), per cui e' necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della dedotta questione alla stregua della nuova norma ora citata.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - LEGGE C.D. SULL'"EQUO CANONE" - ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO - DISCIPLINA - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, legge 27 luglio 1978, n. 392, impugnato in quanto contrasterebbe: con l'art. 3 Cost. perche' rende eseguibili, nel termine fissato dal giudice della cognizione, soltanto operazioni di rilascio, per cui non sorgono difficolta' in relazione al mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive, mentre negli altri casi sono condizionate a varie accidentalita', insuscettibili di controllo giurisdizionale; con l'art. 24 perche', ponendo da parte gli istituti della graduazione e della proroga degli sfratti e assegnando al giudice della cognizione la fissazione della data di rilascio nel limite di sei e, al massimo, di dodici mesi, priverebbe di tutela giurisdizionale le situazioni che, contrastando con la pronuncia del giudice di cognizione, richiedono l'accertamento di un organo inmparziale e indipendente come il giudice; con gli artt. 102 e 103 perche', comportando che di fatto differimenti delle operazioni di rilascio avvengano ad opera dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica, finisce con attentare alla riserva della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari e ai rapporti tra giurisdizione e amministrazione; con gli artt. 111 e 113 perche' alla loro applicazione si sottraggono le iniziative di fatto dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica. Con la sopravvenuta legge 31 marzo 1979, n. 93, nella quale e' stato convertito il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21 (concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione), e' stato infatti aggiunto all'art. 1, con cui l'esecuzione di detti provvedimenti, se divenuti esecutivi tra il 1 gennaio 1976 e il 29 luglio 1978, non puo' avvenire prima del 1 maggio 1979 un comma a tenor del quale "l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, e' fissata 15 mesi dopo la data di esecutorieta' del provvedimento stesso", e tali date sono state mantenute ferme dall'art. 6, d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, il che impone il riesame della rilevanza della questione prospettata tenendo conto delle norme ora menzionate.
sentenza 19/1980massima n. 14473