Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (N. 392 DEL 1978) E CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE A TALE MOMENTO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AL DINIEGO DI RINNOVO ALLA PRIMA SCADENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Attesa la non omogeneita` delle due categorie di rapporti locativi previsti dalla legge n. 392/1978 - ovvero iniziati dopo la sua entrata in vigore (e soggetti a disciplina definitiva) e in corso a tale momento (e soggetti a disciplina transitoria) - e` giustificato e non irrazionale il diverso trattamento disposto con riguardo al diniego di rinnovo alla prima scadenza concesso al locatore: limitato, per la prima categoria, alle ipotesi di cui all'art. 29 e non soggetto, invece, a limiti, per la seconda categoria, in relazione alla durata di tali contratti protratta autoritativamente dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 71, primo e secondo comma, 69, secondo e terzo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392). - S. nn. 251/1983, 33/1985.
Riguarda ancheart. 69 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - REGOLE SULLA DURATA LEGALE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - ESTENSIONE AI CONTRATTI PER I QUALI,ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 392 DEL 1978, PENDA GIUDIZIO SOMMARIO RELATIVAMENTE ALLA DURATA DEL RAPPORTO - OMESSA ESTENSIONE A QUELLI PER I QUALI TALE GIUDIZIO RISULTI GIA' DEFINITO O MERAMENTE EVENTUALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Lo scopo - ex lege n. 392 del 1978 - di parificare i rapporti locatizi di durata controversa a quelli incontestatamente non cessati non puo` essere perseguito con maggiore puntualita` che mediante il riferimento alla pendenza di un processo (indice sicuro dell'esistenza e serieta` della contestazione), e non anche mediante il riferimento ai processi definiti (con ordinanza di convalida o di rilascio) od a quelli meramente eventuali alla data di entrata in vigore della legge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 71, comma terzo, L. 27 luglio 1978 n. 392, cit.). - S. n. 18/1980.
LOCAZIONE - IN GENERE - REGOLE SULLA DURATA LEGALE DEI CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - ESTENSIONE AI CONTRATTI PER I QUALI, ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 392 DEL 1978, VI SIA PROCEDIMENTO PER CONVALIDA (DI LICENZA O DI SFRATTO) PENDENTE NELLA FASE SOMMARIA - OMESSA ESTENSIONE AI CONTRATTI PER I QUALI PENDA GIUDIZIO ORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Gli artt. 65, comma secondo, e 71, comma terzo, L. n. 392 del 1978, in base ai quali le regole sulla durata legale dei rapporti locatizi in corso non soggetti a proroga si estendono soltanto a quelli - fra i contratti sub iudice al 30 agosto 1978 - per i quali sia pendente procedimento per convalida (di licenza o di sfratto) nella fase sommaria, esprimono una scelta legislativa razionalmente giustificata. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 65, comma secondo, e 71, comma terzo, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non estendono la suddetta disciplina ai giudizi - relativi alla durata del rapporto di locazione - pendenti con rito ordinario ab initio o per trasformazione dell'originario procedimento sommario). - S. n. 18/1980.
Riguarda ancheart. 65 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - DINIEGO AL RINNOVO - OBBLIGO ALLA CORRESPONSIONE DI DICIOTTO O VENTUNO MENSILITA' SULLA BASE DEL CANONE CORRENTE - APPLICABILITA' AI CONTRATTI GIA' SOGGETTI A PROROGA E AI CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 392 DEL 1978 - MANCATA PREVISIONE DI DISCIPLINA DIFFERENZIATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, settimo comma, in relazione agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani), impugnati - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto impongono al locatore l'obbligo della corresponsione, in caso di denegato rinnovo della locazione, di diciotto o ventuno mensilita' sulla base del canone corrente, tanto per i contratti gia' soggetti a proroga, quanto per quelli alla proroga non soggetti al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978. Infatti, l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere il minimo riferimento al caso di specie, e' priva di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
sentenza 79/1986massima n. 12320 Riguarda ancheart. 69 Legge sull’equo canoneart. 73 Legge sull’equo canone