Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Locazione - Immobili ad uso abitativo - Canone - Differenza tra canone equo e canone pattizio - Diritto del conduttore alla ripetizione delle somme versate in eccedenza - Prospettata limitazione ai soli casi di incapacità economica - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, del principio di uguaglianza e della tutela della proprietà - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, e 12, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non limitano il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze. Infatti - posto che la disciplina dell'equo canone, già espressione di un ponderato e non irragionevole bilanciamento di interessi, è in via di superamento in modo necessariamente graduale - non spetta alla Corte introdurre le distinzioni prospettate dal rimettente. - Questione già sollevata nel medesimo giudizio e dichiarata inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 287/2002, per difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla disciplina dell'equo canone, v. citata ordinanza n. 17/1989.
Riguarda ancheart. 12 Legge sull’equo canone
Locazione - Immobili ad uso abitativo - Canone - Differenza tra canone equo e canone pattizio - Diritto del conduttore alla ripetizione delle somme versate in eccedenza - Prospettata assunzione dell’onere a carico dello stato - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, del principio di uguaglianza e del principio della solidarietà contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la disciplina sull'equo canone che prevede la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto del locatario di ripetere le somme indebitamente versate, sia modificata prevedendo di porre a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale. Infatti la modifica auspicata dal rimettente non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe proprio essa presentare profili di irragionevolezza.
Riguarda ancheart. 12 Legge sull’equo canoneart. 13 Legge sull’equo canoneart. 14 Legge sull’equo canoneart. 15 Legge sull’equo canoneart. 16 Legge sull’equo canoneart. 17 Legge sull’equo canonee altri 8
Locazione di immobili urbani - Canone - Differenza tra canone pattizio e canone legale (equo) - Diritto del locatario alla ripetizione nei soli casi di risoluzione per morosità del contratto di locazione - Difetto di motivazione della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, e degli articoli 79, primo comma, e 12, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non limitano il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio (regolarmente corrisposto) ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze. Infatti l'ordinanza di rimessione è gravemente carente sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza (omessa descrizione degli elementi della fattispecie all'esame del giudice 'a quo'), sia con riguardo alla motivazione sulla non manifesta infondatezza (difetto dei necessari requisiti di chiarezza).
Riguarda ancheart. 12 Legge sull’equo canone
Locazione di immobili urbani - Canone - Possibilità di porre a carico dell’erario la differenza tra canone pattizio e canone legale (equo) - Omessa previsione - Difetto di motivazione della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui i citati articoli non prevedono che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico dell'erario. Infatti l'ordinanza di rimessione è gravemente carente sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza (omessa descrizione degli elementi della fattispecie all'esame del giudice 'a quo'), sia con riguardo alla motivazione sulla non manifesta infondatezza (difetto dei necessari requisiti di chiarezza, risultando confusamente prospettate plurime censure di incostituzionalità che investirebbero numerose norme della legge sull'equo canone).
Riguarda ancheart. 13 Legge sull’equo canoneart. 14 Legge sull’equo canoneart. 15 Legge sull’equo canoneart. 21 Legge sull’equo canoneart. 12 Legge sull’equo canoneart. 22 Legge sull’equo canonee altri 8
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SOMME CORRISPOSTE OLTRE IL DOVUTO DAL CONDUTTORE E SOMME NON PERCEPITE, SEBBENE LEGALMENTE SPETTANTI, DAL LOCATORE - AZIONE DI RIPETIZIONE - TERMINE DI DECADENZA DI SEI MESI DECORRENTI DALLA RICONSEGNA DELL'IMMOBILE - PREVISIONE SOLO PER LA PRIMA DELLE SUDDETTE IPOTESI E NON ANCHE PER LA SECONDA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SCAPITO DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE - INCOMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Posto che le situazioni soggettive del conduttore e del locatore in ordine, rispettivamente, all'azione per la ripetizione di somme corrisposte illegalmente e all'azione per ottenere somme non percepite, sebbene legalmente spettanti, rispondono ad esigenze diverse, e quindi non sono comparabili tra loro, ai fini del principio di eguaglianza, non puo' certo dirsi ingiustificato che solo nella prima ipotesi l'esercizio della relativa azione e' sottoposto al termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla riconsegna dell'immobile. Infatti, mentre la pretesa del locatore discende da un regolamento negoziale 'secundum legem' e si inserisce razionalmente nella generale previsione di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 3, cod. civ., la disciplina concernente il conduttore (art. 79, secondo comma, l. n. 392/1978) e' volta ad eliminare l'incertezza connessa ad una convenzione 'contra legem', per cui l'azione a questi riconosciuta implica la previa determinazione del canone legale e, ragionevolmente, ne e' riconosciuta la proponibilita' entro un circoscritto lasso di tempo. Deve quindi escludersi che detta disciplina comporti un ingiustificato trattamento deteriore del conduttore, nella specie, lamentato dal giudice rimettente a fondamento della richiesta finalizzata ad estendere la disciplina stessa - mediante sentenza additiva - al locatore. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, secondo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392). red.: A.M.M. rev.: S.P.
LOCAZIONE IMMOBILI URBANI - USO ABITAZIONE - EQUO CANONE - SOMME NON DOVUTE - AZIONE DI RIPETIZIONE - TERMINE DI DECADENZA DI SEI MESI DALLA RICONSEGNA DEL LOCALE - OMESSA PREVISIONE DI ALTRE IPOTESI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La mancata estensione della disciplina dell'azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore, in violazione dei divieti e limiti di legge, nel termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna del locale, prevista dall'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, alle ipotesi di cessazione del rapporto di locazione originario, per vendita allo stesso conduttore o a terzi, cui non si accompagni la restituzione del bene, non puo' dirsi ingiustificata. Non si puo' infatti ritenere che in tutti indiscriminatamente i casi in cui il soggetto passivo della domanda di ripetizione delle somme pagate oltre il dovuto abbia cessato di rivestire la qualita' di locatore, anche il conduttore abbia dismesso la propria qualita', e cosi' abbia cessato di versare in quella situazione di esposizione a ritorsioni - ricollegabili all'accertamento, da lui postulato, di una minor misura del canone dovuto - che giustifica, per le conseguenti remore all'esercizio del diritto, il trattamento previsto dalla norma impugnata. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392).
sentenza 3/1990massima n. 14901 LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - CANONE - PATTUIZIONI IN DEROGA ALLA LEGGE - NULLITA' SOLO SE FAVOREVOLI AL LOCATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Non e` ammissibile il giudizio di costituzionalita` in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita`, che sia solo astrattamente prospettata dal giudice rimettente. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 62 e 71 (rectius 79) della L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui sanciscono la nullita` delle pattuizioni, concernenti l'ammontare del canone, in deroga alla legge soltanto nell'ipotesi in cui esse siano favorevoli al locatore).
Riguarda ancheart. 62 Legge sull’equo canone