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A modifica dell'art. 14 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, le domande di riscatti, e di riconoscimento di servizi militari possono essere validamente presentate anche posteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio e, in caso di morte dello iscritto, dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi, purche' nei termini seguenti:

  • a)dall'iscritto entro novanta giorni dalla data in cui egli avra' ricevuto legale notizia del provvedimento di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga entro il termine sopradetto, la domanda puo' essere presentata dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;
  • b)dalla vedova, e dagli orfani entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio, nel caso di morte dell'iscritto avvenuta in attivita' di servizio. Nei casi previsti dal comma precedente di domande di riscatti presentate posteriormente alla data della cessazione dal servizio, ai fini della determinazione del relativo contributo, si considera l'eta' dell'iscritto alla data di cessazione. Il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza dovuto o sull'indennita'.

Testo in vigore dal 17 giugno 1952 al 25 ottobre 1990

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 454/1990

    Ha colpito questo articolo
    16 ottobre 1990

    Non è razionale che per l'iscritto alla Cassa di Previdenza degli impiegati degli enti locali, il quale abbia domandato il riscatto dopo la cessazione dal servizio attivo, il pagamento del contributo si effettui mediante ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza, con esclusione della possibilità di pagarlo in forma dilazionata, a mezzo di ritenuta sulla pensione di una quota vitalizia, così come è invece previsto, dall'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, per il caso in cui la domanda di riscatto sia stata proposta in costanza del rapporto di servizio ed i relativi pagamenti non si siano esauriti alla sua cessazione. Le fattispecie considerate sono infatti sostanzialmente analoghe - determinandosi il contributo, in entrambi i casi in base all'età dell'iscritto - e il solo elemento differenziale tra di esse - momento della presentazione della domanda di riscatto se prima o dopo la cessazione dal servizio - non ha per se stesso decisiva rilevanza e non è tale da giustificare una discriminazione. E poiché in virtù del disposto dell'art. 36 Cost., il dipendente o la sua vedova o i suoi orfani non possono essere privati del tutto della pensione (v. massima precedente) va riconosciuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610, "in parte qua".

    Art. 27 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art27 · fonte del testo