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Il cumulo dei servizi previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e' ammesso anche per i servizi resi alle dipendenze di appaltatori della riscossione delle imposte di consumo o di altri pubblici servizi, con iscrizione, con il concorso degli appaltatori, all'istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, quando i rispettivi Comuni, Province e Consorzi relativi consentano che, nei reparto dell'assegno, la quota da determinarsi a loro carico sia computata comprendendo i servizi predetti.

Testo in vigore dal 17 giugno 1952 al 28 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art28 · fonte del testo