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L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948 n. 20, viene sostituito come appresso: Art. 1. - Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunte le seguenti: 1° in costruzione e acquisto di beni immobili, entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascun Istituto di previdenza; 2° in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per opere pubbliche e dello Istituto di credito per le imprese di, pubblica utilita', o comunque garantite dallo Stato; 3° in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualita' dovute dallo Stato; 4° in mutui ad enti di diritto pubblico, ad aziende municipalizzate, ad enti para-statali, ad enti o societa' nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza, purche' assistiti da adeguate garanzie da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro; 5° in mutui a cooperative edilizie a contributo statale; 6° in sovvenzioni ai dipendenti degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza contro garanzia della cessione del quinto della retribuzione.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1949 al 18 giugno 1952
