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L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948 n. 20, viene sostituito come appresso: Art. 1. - Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunte le seguenti: 1° in costruzione e acquisto di beni immobili, entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascun Istituto di previdenza; 2° in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per opere pubbliche e dello Istituto di credito per le imprese di, pubblica utilita', o comunque garantite dallo Stato; 3° in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualita' dovute dallo Stato; 4° in mutui ad enti di diritto pubblico, ad aziende municipalizzate, ad enti para-statali, ad enti o societa' nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza, purche' assistiti da adeguate garanzie da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro; 5° in mutui a cooperative edilizie a contributo statale; 6° in sovvenzioni ai dipendenti degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza contro garanzia della cessione del quinto della retribuzione.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1949 al 18 giugno 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art20 · fonte del testo