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L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948 n. 20, viene sostituito come appresso: Art. 1. - Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunte le seguenti: 1° in costruzione e acquisto di beni immobili, entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascun Istituto di previdenza; 2° in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per opere pubbliche e dello Istituto di credito per le imprese di, pubblica utilita', o comunque garantite dallo Stato; 3° in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualita' dovute dallo Stato; 4° in mutui ad enti di diritto pubblico, ad aziende municipalizzate, ad enti para-statali, ad enti o societa' nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza, purche' assistiti da adeguate garanzie da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro; ((1 5°: in mutui a cooperative edilizie a contributo statale nonche' agli enti morali ed alle societa' costituite con lo scopo di costruire, senza finalita' di lucro, case popolari ed economiche, sempreche' tali enti e societa' abbiano ottenuto il contributo statale)); 6° in sovvenzioni ai dipendenti degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza contro garanzia della cessione del quinto della retribuzione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1952, n. 610

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La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Tra le forme di impiego in mutui, di cui ai punto 4° dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, si intendono comprese pure quelle di impiego in mutui concessi mediante acquisizioni di obbligazioni emesse da enti o societa' aventi partecipazione azionaria stato di maggioranza diretta o indiretta".

Testo in vigore dal 18 giugno 1952 al 22 novembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1952

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1949 al 18 giugno 1952. 1 parola tolta, 33 parole aggiunte.

… assistiti da adeguate garanzie da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro; tolto: 5° aggiunto: 1 5°: in mutui a cooperative edilizie a aggiunto: contributo statale nonche' agli enti morali ed alle societa' costituite con lo scopo di costruire, senza finalita' di lucro, case popolari ed economiche, sempreche' tali enti e societa' abbiano ottenuto il contributo statale; 6° in sovvenzioni ai dipendenti degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza contro garanzia della cessione del quinto della retribuzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 maggio 1952, n. 610

    La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Tra le forme di impiego in mutui, di cui ai punto 4° dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, si intendono comprese pure quelle di impiego in mutui concessi mediante acquisizioni di obbligazioni emesse da enti o societa' aventi partecipazione azionaria stato di maggioranza diretta o indiretta".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art20 · fonte del testo