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L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948 n. 20, viene sostituito come appresso: Art. 1. - Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunte le seguenti: 1° in costruzione e acquisto di beni immobili, entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascun Istituto di previdenza; 2° in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per opere pubbliche e dello Istituto di credito per le imprese di, pubblica utilita', o comunque garantite dallo Stato; 3° in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualita' dovute dallo Stato; 4° in mutui ad enti di diritto pubblico, ad aziende municipalizzate, ad enti para-statali, ad enti o societa' nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza, purche' assistiti da adeguate garanzie da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro; 1 5°: in mutui a cooperative edilizie a contributo statale nonche' agli enti morali ed alle societa' costituite con lo scopo di costruire, senza finalita' di lucro, case popolari ed economiche, sempreche' tali enti e societa' abbiano ottenuto il contributo statale; 6° in sovvenzioni ai dipendenti degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza contro garanzia della cessione del quinto della retribuzione. 7
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1952, n. 610
1La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Tra le forme di impiego in mutui, di cui ai punto 4° dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, si intendono comprese pure quelle di impiego in mutui concessi mediante acquisizioni di obbligazioni emesse da enti o societa' aventi partecipazione azionaria stato di maggioranza diretta o indiretta".
L. 19 ottobre 1956, n. 1224
7La L. 19 ottobre 1956, n. 1224 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6 dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610". Si riporta di seguito il testo del suddetto art. 1: "Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi ed a favore dei propri iscritti. Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente degli Enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato. Le concessioni di sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti non dipendenti da Enti locali sono soggette alla formalita' della registrazione e scontano la relativa imposta nella misura prevista dal n. 42 della tabella B allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni".
Testo in vigore dal 22 novembre 1956 al 7 agosto 1962
