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Ai dipendenti di ruolo dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e' corrisposta a decorrere dal 1 luglio 1949, in aggiunta allo stipendio, una indennita' di funzione, non compiutabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.2 E' altresi' corrisposto un assegno perequativo, non computabile agli effetti della pensione, ai dipendenti civili delle Amministrazioni statali indicati nelle tabelle B, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, nonche' al personale postelegrafonico di cui all'allegata tabella G, nella misura prevista dalle tabelle medesime.2 L'indennita' e l'assegno perequativo di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con ogni altra indennita', assegno, diritto, provento, o compenso, a carattere continuativo o periodico, anche se non gravante sul bilancio dello Stato, che sia attribuito in ragione dell'appartenenza del personale a determinate categorie od amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo. E' ammesso il cumulo, all'infuori del caso previsto nel precedente comma, con le indennita', assegni, diritti, proventi e compensi che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi - ivi comprese le competenze accessorie per il personale ferroviario e postelegrafonico - o afferiscano a cariche o incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione, ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilita' attinenti al servizio. Ai dipendenti provvisti di assegni, non cumulabili ai sensi del terzo comma, per un importo complessivo inferiore alla, indennita' di funzione o all'assegno perequativo, l'indennita' o l'assegno stessi spettano nello importo ridotto alla differenza. Per il personale insegnante di ruolo delle universita' e degli altri istituti di istruzione superiore, e per il personale direttivo e insegnante di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, appartenente al grado 8° o ai gradi superiori, l'ammontare dell'indennita' accademica, e della indennita' di studio attualmente corrisposte e' aumentato in misura pari all'eccedenza dell'indennita' di funzione dei gradi corrispondenti rispetto all'indennita' accademica, e all'indennita' di studio. A decorrere dal 1 luglio 1950 la indennita' di funzione per il personale dei gradi 9°, 10° e 11° e' aumentata di lire duemila mensili per il gruppo A e di lire mille mensili per il gruppo B. Con la medesima decorrenza, l'aumento di lire mille mensili e' attribuito altresi' agli insegnanti elementari di grado 12°. Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopra indicati, gli aumenti di lire duemila e mille mensili sono da considerare riferiti alla indennita' di studio. Al personale insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado e degli educandati femminili, nonche' agli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato; l'indennita' di studio e' aumentata a titolo di assegno perequativo nella misura, rispettivamente, di lire duemila e mille mensili, a decorrere dal 1 luglio 1950. L'indennita' di funzione e l'assegno perequativo di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze e sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse. In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di funzione o di un assegno perequativo. Alla categoria di concetto del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e' corrisposta, per i gradi equiparati al 6°, 7° e 8°, l'indennita' di funzione prevista per il gruppo A, e, per i gradi equiparati al 9°, 10° e 11°, quella prevista per il gruppo B; alla categoria d'ordine ed alla categoria subalterna dei predetti Uffici e' corrisposta la indennita' perequativa prevista rispettivamente per il gruppo C e per i subalterni. Al personale direttivo, di concetto, d'ordine e subalterno delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e' attribuito l'assegno perequativo nella misura prevista rispettivamente per le categorie 1-b), II, III e IV della tabella F allegata, alla presente legge. Le categorie di personale alle quali e' assegnata l'indennita' di funzione o l'assegno perequativo di cui al presente articolo sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreti del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro interessato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 aprile 1952, n. 212
2La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "la misura dell'indennita' di funzione, prevista dall'art. 10, primo comma, della legge 11 aprile 1950, numero 130, e' fissata, per i personali dei gradi 1° e 2° dell'ordinamento gerarchico, rispettivamente in lire trentamila e lire venticinquemila mensili lorde". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Per il personale non insegnante di ruolo dei gruppi B e C (o d'ordine) delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonche' per il personale esecutivo dei gradi dal 5° al 10° delle Ferrovie dello Stato, per il personale insegnante di grado 8° di gruppo B, per i maestri elementari di ruolo, le rispettive indennita' di funzione o di studio ovvero l'assegno perequativo - di cui all'art. 10, secondo comma, della predetta legge 11 aprile 1950, n. 130 - sono aumentati di lire novecento mensili lorde a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge. L'assegno perequativo predetto e' aumentato, a favore delle sottoindicate categorie di personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuna indicato: Personale civile statale statale non di ruolo: avventizio di 1ª categoria a).............. L. 800 avventizio di 1ª categoria b).............. L. 600 avventizio di 2ª categoria............... L. 400 avventizio di 3ª categoria............... L. 100 Personale subalterno: commesso capo...................... L. 500 primo commesso e capo agente tecnico.......... L. 300 usciere capo e agente tecnico.............. L. 100 Personale salariato permanente e temporaneo: capo opera....................... L. 200 operaio specializzato (1ª categoria).......... L. 200 operaia specializzata (6ª categoria).......... L. 200 L'aumento di cui ai precedenti commi non spetta ai personali che fruiscono di altre indennita', assegni, diritti, proventi o compensi che non siano loro attribuiti a titolo personale come corrispettivo di maggiori spese, rischi e responsabilita' per prestazioni individuali".
Testo in vigore dal 13 aprile 1952 al 17 luglio 1954
