Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1959 al 23 marzo 1960. Leggi il testo vigente →
Gli Enti locali ed altresi', previa deliberazione dei competenti organi collegiali da approvare con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per il tesoro, gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, possono, subordinatamente alle disponibilita' dei rispettivi bilanci, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresi' estendere, con le modalita' e con le condizioni stabilite dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.
Testo in vigore dal 5 giugno 1959 al 23 marzo 1960
