Gli assegni vitalizi da liquidarsi agli iscritti sono calcolati sulla base di un sessantesimo dello stipendio pensionabile degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di servizio prestato. I minimi degli assegni sono elevati a lire 8000 annue per gli iscritti, a lire 6000 per le vedove con prole, a lire 5000 per le vedove senza prole e per gli orfani di ambo i genitori.

Testo vigente dal 7 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-13;120~art12 · fonte del testo