Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 dicembre 1957 al 25 luglio 1965. Leggi il testo vigente →

Le misure degli assegni vitalizi a carico del fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, sono elevate, tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati: lire 24.000 annue per gli impiegati; lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro; lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonche' per gli orfani; lire 16.800 annue per i genitori. Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 novembre 1957, n. 1139

1

La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 20 comma 1) che "Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, a lire: 84.000, per gli assegni vitalizi diretti; 78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente art. 18."; (con l'art. 20 comma 5) che "Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1 luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data."

Testo in vigore dal 8 dicembre 1957 al 25 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1951 al 8 dicembre 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 novembre 1957, n. 1139

    La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 20 comma 1) che "Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, a lire: 84.000, per gli assegni vitalizi diretti; 78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente art. 18."; (con l'art. 20 comma 5) che "Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1 luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1352~art2 · fonte del testo