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Quando contro la stessa persona sono state pronunciate piu' sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali e' stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non puo' eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto. La pena cosi' determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 582 del codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1987 al 20 luglio 1989

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 396/1989

    Ha colpito questo articolo
    13 luglio 1989

    Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o più sentenze di condanna pronunciate contro la stessa perso…

    Art. 7 Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo · Art. 8 Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo · Art. 2 Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale · Art. 3 Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-02-18;34~art7 · fonte su Normattiva