Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'

Art. 12 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 LUGLIO 2005, N. 144, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155

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La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato Comune che contravviene alle relative prescrizioni e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non e' computato nella durata dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata e' sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare in un determinato Comune e' applicata la liberta' vigilata, la persona stessa vi e' sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1956 al 30 luglio 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 291/2013

    Ha colpito questo articolo
    6 dicembre 2013

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, infatti, le misure di prevenzione personali possono ritenersi applicabili anche a soggetti ristretti in carcere e, in tal caso, l'esecuzione della misura sarebbe posposta a quella della pena, salva la possibilità per l'interessato di chiedere la revoca del provvedimento applicativo della misura ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge. n. 1423 del 1956. Tale disciplina si differenzia da quanto sancisce l'art. 679 c.p.p. per le misure di sicurezza che prevede una doppia valutazione della pericolosità sociale: prima da parte del giudice della cognizione, al fine di verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; poi del magistrato di sorveglianza, quando la misura già disposta deve avere concretamente inizio, in modo tale da garantire l'attualità della pericolosità del soggetto colpito dalle restrizioni della libertà personale connesse alla misura stessa. In considerazione della comune finalità delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione - volte entrambe a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e a favorirne il recupero all'ordinato vivere civile, al punto da poter essere considerate come due species di un unico genus - e dell'inesistenza di una un'indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive discipline, nel caso di specie, comunque, tra i due modelli esaminati - cioè quello delle misure di sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della pericolosità sociale anche al momento dell'esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, che considera sufficiente la verifica operata in fase applicativa, salva l'eventuale iniziativa dell'interessato intesa a contrastarla - l'unico rispondente ai canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza è il primo. (La censura relativa all'art. 24 Cost. resta assorbita). - Sulla scrutinabilità nel merito delle questioni relative alle misure di sicurezza, ancorché sollevate nell'ambito di processi penali di cognizione, v. le citate sentenze nn. 1102/1988 e 249/1983. - Sul regime delle misure di sicurezza, v. le citate sentenze nn. 1102/1988, 249/1983, 139/1982, 1/1971. - Sulla comune finalità delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione, si vedano le citate sentenze nn.419/1994, 177/1980, 69/1975 e l'ordinanza n. 124/2004. - Sulla inesistenza di un'indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle discipline relative alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione, si vedano le citate sentenze nn. 321/2004, 126/1983 e 68/1964.

    Art. 12 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 15 codice antimafia · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie

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  • Ordinanza n. 109/1972

    Questione infondata
    15 giugno 1972

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevate con ordinanza 9 aprile 1970 del Pretore di Legnano in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 1970, n. 75 del 1966 n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.

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  • Sentenza n. 75/1966

    Questione infondata
    21 giugno 1966

    L'art. 2 della Costituzione, nell'affermare i diritti inviolabili dell'uomo e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, non può escludere che a carico di tutti i cittadini siano disposte quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 3 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art12 · fonte del testo