Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis l. 27 dicembre 1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]), introdotto dall'art. 11 l. 13 settembre 1982 n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57 e 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), che, per le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, prevede e disciplina l'autorizzazione a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, nei casi di gravi e comprovati motivi di salute, nella parte in cui non prevede che la medesima autorizzazione possa valere anche per l'esercizio di un'attività lavorativa, in quanto -posto che, nel sistema della l. n. 1423 del 1956, l'autorizzazione prevista dall'art. 7-bis rappresenta una deroga all'originario regime esecutivo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, dettata in vista della tutela del bene della salute del prevenuto, quando sussistano gravi e comprovati motivi che la giustifichino; che, attraverso tale deroga, il legislatore ha inteso introdurre un contemperamento tra esigenze diverse (la salute, da un lato, e la sicurezza, dall'altro) per mezzo di un'articolata disciplina che prevede limiti temporali della autorizzazione, procedure giudiziarie ordinarie e semplificate per il caso di urgenza e adempimenti speciali di pubblica sicurezza, adeguati alla particolarità della situazione; e che, se non è escluso, in linea di principio, che una disciplina derogatoria, in forza del principio di uguaglianza e della ragionevolezza delle leggi, sia da estendere a ipotesi non previste dal legislatore, ciò è, tuttavia, possibile solo quando la "ratio" della deroga sia realizzata in maniera irragionevolmente manchevole, trascurando casi che manifestamente hanno da ricomprendersi in essa e la cui mancata previsione determina, perciò, una contraddittoria discriminazione - le ragioni di sanità non sono assimilabili alle ragioni lavorative, in considerazione del fatto che, mentre le ragioni sanitarie, tanto più se gravi (come richiede la norma), sono tali da mettere a repentaglio, talora anche in maniera definitiva e irrimediabile, un bene primario della persona (art. 32 Cost.), che può rischiare di essere pregiudicato una volta per sempre, le ragioni lavorative, pur trovando riconoscimento anch'esse sul piano costituzionale (art. 4), possono essere valutate diversamente da quelle sanitarie, alla stregua del bene che è in questione e della rimediabilità, nel caso del lavoro, della perdita che si rendesse necessaria in conseguenza della soggezione alla misura di prevenzione. - S. nn. 96/1970 e 74/1973; ord. nn. 148/1987 e 722/1988. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 7-bis Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 11 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia