Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 83/1995

    Questione inammissibile
    6 marzo 1995

    Il procedimento di modifica - o revoca - della misura di prevenzione già disposta e in corso di applicazione, instaurato in base all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, è, secondo costante giurisprudenza, di natura esecutiva e presuppone necessariamente la definitività del provvedimento che ne è oggetto e dunque l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi di impugnazione. Pertanto, dato che nel caso di specie il provvedimento applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno - come risulta dall'ordinanza di rinvio - è stato appellato dalla persona ad essa sottoposta, la questione di legittimità costituzionale sollevata nel suddetto procedimento, riguardo alla impossibilità di rideterminarne il luogo di applicazione in comune diverso da quello di residenza o dimora abituale deve dichiararsi inammissibile, in conformità al consolidato orientamento della Corte, in quanto il tribunale rimettente risulta essere organo evidentemente privo di poteri decisori. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, primo comma, e 111 Cost., del combinato disposto dell'art. 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 - come modificato dall'art. 1, legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423). - V. O. nn. 120/1993, 59/1990, 157/1989, 234/1987 e 242/1994. red.: S.P.

    Art. 1 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 507/1989

    Questione inammissibile
    15 novembre 1989

    Spetta esclusivamente al giudice 'a quò interpretare la norma denunciata nel giudizio di costituzionalità. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificato dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché dell'art. 7 della stessa legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., per quanto concerne il reato di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale i cui elementi di identificazione non sarebbero predeterminati dalla legge ed il cui trattamento sanzionatorio creerebbe disparità rispetto a quello previsto per il "soggiornante mafioso". - v. S. nn. 427/1989, 225/1983, 109/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 12 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 2001 al 13 ottobre 2011. 165 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 e' comunicato al questore per l'esecuzione. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art7 · fonte del testo