Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 32 — Beni patrimoniali e demaniali

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A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere il canone determinato sulla base dei predetti decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente comma. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, quelli in godimento delle vedove o alle persone gia' a carico, e finche' mantengano i requisiti per essere considerati tali, di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalita' culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, gia' assoggettati al regime dell'equo canone. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1 gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene. Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonche' gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessita' di interesse pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabilite le relative modalita'. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Con apposito decreto del Ministro della difesa sono disposti le modalita' e i tempi di attuazione dell'obbligo dell'Amministrazione delle difesa di trasmettere, ad integrazione di quanto stabilito dal presente comma, l'elenco dei beni patrimoniali e demaniali, in uso a qualunque titolo alle Forze Armate, dismessi o dismissibili perche' non piu' necessari alla difesa del Paese ed altresi' in quanto immediatamente alienabili, permutabili o trasferibili per altri impegni, comunque nel rispetto della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Le somme rinvenienti dalla dismissione dei predetti beni patrimoniali e demaniali della Difesa sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria, rispettando le esigenze prioritarie di ammodernamento della difesa, anche in riferimento agli impegni assunti nelle sedi istituzionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio. A decorrrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1994 al 1 gennaio 1997

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 264/2005

    Questione infondata
    7 luglio 2005

    La disciplina censurata, modulando il suo impatto secondo modalità, non irragionevoli, di temperamento degli effetti sul rapporto di locazione in corso, sia diversificando gli incrementi in base alla consistenza del reddito dei conduttori, sia prevedendo la possibilità di recedere dal rapporto stesso, sia consentendo l’adempimento in più soluzioni e, infine, limitando l’aumento del canone locatizio ad una misura che non può superare la media dei prezzi praticati in regime di libero mercato, si sottrae alle censure dedotte. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1, 2, e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui dispone (comma 1) che i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, valutati rispetto a quelli dovuti per il 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 2. Tale comma dispone, a sua volta, che a decorrere dal 1° gennaio 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l’anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno di imposto 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito annuo, per il medesimo anno 1993, pari o superiore ad ottanta milioni di lire. Il comma 4 determina la decorrenza delle maggiorazioni di cui ai commi 1 e 2 dal 1° gennaio 1995. - Sentenze citate: n. 89/1996 e n. 5/2000, n. 446/2002; ordinanza n. 327/2001; sentenze n. 393/2000 e 416/1999, 299 e 176/2000; sulla tutela dell’autonomia negoziale assicurata solo in via meramente indiretta, come strumento di libertà economica, v. sentenze citate nn. 393 e 70/2000, n. 268/1994, n. 241/1990 e n. 89/1984. - Sulla irrilevanza degli inconvenienti di fatto nell’applicazione delle disposizioni denunciate, cfr. ordinanze nn. 155/2005 e 121/2003.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 32 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

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  • Ordinanza n. 41/2002

    Questione inammissibile
    6 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, per aver dette norme previsto la rivalutazione del canone locativo per gli immobili di proprietà dello Stato rapportandola al reddito complessivo del nucleo familiare del conduttore nell'anno 1993, ovvero l'aggiornamento del canone in base all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT anziché al settantacinque per cento (come previsto dalla legge sull'equo canone). Infatti il giudice rimettente non ha dato sufficiente motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni sollevate, e, in particolare, non ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la morosità del conduttore, verificatasi nella fattispecie rimessa al suo esame, costituisce un fatto arbitrario, idoneo a determinare di per sé la risoluzione per inadempimento del rapporto locatizio.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 32 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 20 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

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  • Ordinanza n. 63/1999

    Altra decisione
    5 marzo 1999

    Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quò degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), così come modificato dall'art. 5, commi 6 e 7, del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 1995, n. 507, con il quale, riguardo ai beni immobili dello Stato (demaniali e patrimoniali), destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, si è disposto, a decorrere dal 1 gennaio 1995, un aumento dei canoni nella misura del doppio o del quintuplo, a seconda che il reddito annuo del nucleo familiare cui appartiene il conduttore sia superiore od inferiore ad ottanta milioni di lire. Successivamente all'ordinanza istruttoria emessa dalla Corte il 9 marzo 1998, la materia in oggetto è stata infatti regolata diversamente dall'art. 23 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che con efficacia retroattiva, a partire dal 1 gennaio 1994, ha stabilito che il rapporto di locazione di immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici - quale nel caso di specie è la conduttrice - è disciplinato dalla legge, sul cosiddetto "equo canone", 27 luglio 1978, n. 392, e pertanto - considerato anche che in forza dell'art. 14, comma 5, della successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431, le profonde modifiche da questa apportate alla legge del 1978, non si applicano ai giudizi in corso - è opportuno che il giudice rimettente valuti, alla luce dello 'ius superveniens', la permanenza del requisito della rilevanza.

    Art. 3 cost. · Art. 32 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 · Art. 23 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art32 · fonte su Normattiva