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Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennita', previste dall'articolo 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalita' del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, autenticate entrambe con bollo e firma del segretario comunale od altro funzionario, incaricato dal sindaco, del comune di residenza.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1974 al 18 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1973-12-18;854~art3 · fonte su Normattiva