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E' vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualita' o genuinita' da chiunque rilasciati, nonche' disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualita' o le proprieta' nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.
Testo in vigore dal 4 giugno 1962 al 12 aprile 1963
