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I prodotti alimentari o le bevande confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice, i singoli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantita' presente, riferita a peso o volume, nonche' la data di confezionamento, mese ed anno ed il quantitativo netto in peso o volume. Invece che sull'etichetta le predette indicazioni potranno essere riportate su un talloncino apposto sul recipiente sotto la etichetta principale, altrimenti sulla confezione. I prodotti venduti sfusi debbono essere posti in commercio con la denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualita'. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Testo in vigore dal 4 giugno 1962 al 12 aprile 1963

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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