Il secondo comma dell'articolo 134 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia".

Testo vigente dal 17 dicembre 1969

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 30/1970

    Questione infondata
    23 febbraio 1970

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente anteriormente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932) nella parte in cui tale disposizione definisce "grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ricevere la nomina del difensore di fiducia",…

    Art. 134 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1969-12-05;932~art2 · fonte su Normattiva