Art. 9 — Ordinanza e ingiunzione. Opposizione
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Le autorita' indicate nel comma primo dell'articolo precedente, se ritengono fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per la oblazione, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, allo autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente. L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine per il pagamento stesso, che non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione. Questa si effettua con l'osservanza delle norme richiamate nell'articolo 6 della presente legge. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui e' stata accertata la violazione entro il termine prefisso per il pagamento. L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione e' stata emessa, salvo che l'autorita' giudiziaria ritenga di disporre diversamente. Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento e' esente da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.
Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981
