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Le autorita' indicate nel comma primo dell'articolo precedente, se ritengono fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per la oblazione, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, allo autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente. L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine per il pagamento stesso, che non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione. Questa si effettua con l'osservanza delle norme richiamate nell'articolo 6 della presente legge. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui e' stata accertata la violazione entro il termine prefisso per il pagamento. L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione e' stata emessa, salvo che l'autorita' giudiziaria ritenga di disporre diversamente. Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento e' esente da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 232/1985

    Questione infondata
    14 ottobre 1985

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 102 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, quarto comma, l. 3 maggio 1967, n. 317 e 8, sesto comma, l. 24 dicembre 1975, n. 706, denunciati in quanto, per la proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui si irrogano le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dalle predette leggi, fisserebbero un termine ordinatorio, con conseguente pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici, laddove, al contrario, dottrina e giurisprudenza, hanno pacificamente ritenuto che il suddetto termine ha carattere perentorio. - S. 32/1970.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 102 cost.

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  • Ordinanza n. 3/1985

    Altra decisione
    14 gennaio 1985

    Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 113, secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 103 Cost., dell'art. 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo, della legge 3 maggio 1967 n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati, e dell'art. 10 del d.l. 24 luglio 1973 n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, in quanto per le sanzioni amministrative ivi previste richiama il predetto art. 9 l. 317/1967. Essendo, infatti, sopravvenuta la legge 24 novembre 1981 n. 689, che ha espressamente abrogato le suddette norme ed ha nel contempo dettato una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, si rende necessario un nuovo esame della rilevanza alla stregua del citato ius superveniens. - Sulla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere dalla impugnativa dell'ordinanza di cui all'art. 9 l. 317/1967: S. n. 32/1970.

    Art. 113 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali · Art. 42 Modifiche al sistema penale

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  • Sentenza n. 75/1979

    Questione infondata
    16 luglio 1979

    È manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 102, 113 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20, quarto comma del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito nella l. 11 marzo 1970, n. 283), in relazione agli artt. 8 e 9 della l. n. 317 del 1967, che sanziona con pena amministrativa l'assunzione dei lavoratori agricoli al di fuori del tramite dell'Ufficio del lavoro, depenalizzando implicitamente una fattispecie di reato ed assoggettandone l'accertamento alla procedura di cui alla l. n. 317 del 1967 cit.. Discende infatti da elementari principi giuridici che la legge e` provvedimento pienamente idoneo a produrre gli effetti risultanti dal testo normativo, inequivocabilmente voluti nei limiti della propria competenza dal legislatore ordinario, quali nella specie la trasformazione in illecito amministrativo di una fattispecie in precedenza disciplinata quale illecito penale.

    Art. 102 cost. · Art. 113 cost. · Art. 24 cost. · Art. 8 Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;317~art9 · fonte su Normattiva