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Le maggiorazioni e le indennita' di cui agli articoli 297-bis e 297-quater si applicano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;388~art5 · fonte su Normattiva