Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei carichi arretrati di tributi locali
Art. 5 — Decorrenza della maggiorazione e dell'indennita
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Le maggiorazioni e le indennita' di cui agli articoli 297-bis e 297-quater si applicano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 16 dicembre 2010
