Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 2 — Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco e per la vendita di succedanei del tabacco

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Nei casi preveduti dall'art. 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole e' punito con la multa da lire 15 mila a lire 45 mila per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1951 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-03;27~art2 · fonte del testo